In relazione all’articolo pubblicato dal sito, ripreso da TabloidWeb del 16 luglio 2025, riceviamo da Guido Del Gizzo e pubblichiamo

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Due considerazioni sulla questione dell’inquinamento a Giancos, una volta tanto non sollevata da “malelingue, cattiverie o nemici politici”, ma dalle analisi dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Ndr), che certificano come la situazione non sia affatto migliorata negli ultimi anni, al contrario: ciò a causa, inequivocabilmente, della mancata bonifica.
La prima riguarda la procedura di dialogo competitivo, con la quale la SEP ha acquisito la gestione della centrale di Monte Pagliaro, e i cosiddetti CAM, Criteri Ambientali Minimi [cfr. Allegato 1 in file .pdf], cui devono attenersi le gare di appalto di lavori o servizi pubblici.
Una sentenza del Consiglio di Stato del 30/12/2024, che riportiamo di seguito nelle sue conclusioni finali, precisa:
“Pertanto, non è possibile riscontrare e controllare il rispetto dei criteri ambientali minimi unicamente nella fase di esecuzione del contratto, atteso che l’inserimento nei bandi di gara dei suddetti criteri, laddove prescritto, è vincolante.
Ne consegue che l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nella disciplina di gara influisce sulla legittimità delle procedure pubbliche di affidamento che non ne abbiano tenuto conto, comportando eventualmente l’annullamento della procedura e anche della relativa aggiudicazione”.
In pratica, si registra “l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare i cc.dd. green public procurements (appalti pubblici verdi) si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”.
La seconda riguarda invece la caratteristica del reato di inquinamento ambientale ( 452 bis del Codice Penale) quale “reato permanente” [cfr. Allegato 2 in file .pdf] .
La Suprema Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2018, ha chiarito:
“che tutte le condotte poste in essere dopo l’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono post factum non punibile ma, al contrario, integrano singoli atti di un’unica azione lesiva con conseguente spostamento in avanti del momento della consumazione del reato. Pertanto, in materia di successione di leggi penali nel tempo, appare irrilevante che l’evento dannoso si sia realizzato anche in dipendenza di azioni poste in essere prima dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato in parola in quanto la prosecuzione della condotta illecita successivamente all’entrata in vigore della L. 68/2015, comportando un’aggravamento del danno, rileva ai fini della sussistenza del reato di inquinamento ambientale.”
Ciò implica che la mancata bonifica e gli abusi edilizi sono la continuazione presente del reato di disastro ambientale per il quale fu mandato a processo il defunto padre della attuale proprietaria della SEP, con tutte le conseguenze che ciò dovrebbe comportare nel rapporto con la pubblica amministrazione.
A onor del vero, nessuna amministrazione ha mai assunto seriamente dei provvedimenti sulla questione, dal 2009 ad oggi, né contrastato gli abusi successivi da parte della SEP; e di tutto avrebbe bisogno l’isola adesso, tranne che di una campagna mediatica sulla questione.
Purtroppo è ciò che sta avvenendo (vedi Latina Oggi, edizione odierna), anche se l’unico vero scandalo, molto oltre la questione ambientale, è che se ne parli solo dopo 16 anni, e solo grazie alla Procura di Latina e ai Carabinieri del NIPAF.
Francesco Ambrosino, dal quale tutto mi divide, sia dal punto di vista amministrativo che politico, è un uomo fortunato.
Ha un’occasione unica nella storia recente dell’isola: quella di distinguersi e separare il proprio destino da queste vicende, assumendo decisioni che, finalmente, tengano conto della necessità di salvaguardare l’ambiente sull’isola.
Sarebbe una fortuna per i Ponzesi, ma soprattutto per i loro figli e nipoti.
Ci riuscirà?
Allegati
In formato .pdf:
ALLEGATO 1. Che cosa sono i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)
ALLEGATO 2. Il reato ambientale permanente







