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Una legge di iniziativa popolare contro il fascismo: a Ventotene si firma

di Sandro Vitiello

 

Leggiamo dalla pagina istituzionale del Comune di Ventotene che c’è tempo fino a mercoledì 31 marzo per firmare presso gli uffici comunali la proposta di legge di iniziativa popolare che sanziona la propaganda di idee  fasciste o naziste.

La proposta di legge vuole affermare senza alcun dubbio che ogni pubblica manifestazione o dichiarazione che esalti o pubblicizzi valori che si ispirano al fascismo o al nazismo vanno condannati con l’arresto da sei mesi a due anni e che è da considerare aggravante con condanna maggiorata di un terzo se le dichiarazioni vengono fatte attraverso i social network o attraverso altri canali informatici.

Stesso ragionamento – inasprimento della pena – se si esalta l’odio razziale.

L’iniziativa parte dal sindaco di Stazzema dove il 12 agosto del 1944 centinaia di civili inermi vennero uccisi dalle truppe tedesche.

Stazzema, che è un luogo simbolo dell’orrore fascista e nazista, ci ricorda che è d’obbligo tenere alta la guardia contro simili ideologie.

Non ci deve essere nessuna accondiscendenza nei confronti di chi si fa promotore di certe parole d’ordine.

Bene ha fatto il Comune di Ventotene a promuovere questa iniziativa e, dalle adesioni raccolte, non possiamo che essere contenti per l’isola, luogo di confino, che rimane un simbolo per chi crede nei valori della libertà.

[1]

Presso il Comune di Ventotene è possibile aderire all’iniziativa proposta dal Comitato Promotore Legge Antifascista sotto riportata:

Il Presidente del Comitato promotore

Maurizio Verona

Sindaco di Stazzema

Presidente dell’Istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema

Di seguito il testo del progetto di legge:

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.