Ambiente e Natura

Prevenzione degli incendi

segnalato da Alessandro Romano, “Centro Operativo Provinciale Volontari Protezione Civile: dall’albo pretorio del Comune di Ponza

 

COMUNE DI PONZA

Ordinanza n° 116 del 3/11/17

OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO NON ESTIVO. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

IL SINDACO

Ai sensi dell’art. 15, Legge 24 febbraio 1992 n. 225, quale Autorità locale di Protezione Civile;
Visto l’art. 15 della Legge n. 225/1992;
Vista la Legge Regionale n. 17/1995;
Visto il D. lgs. N. 112/1998;
Vista la Legge Regionale N. 14/1999;
Vista la Legge N. 353/2000;
Vista la Legge Regionale N. 39/2002; Visto il DLGS 267/200;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 415 del 16 settembre 2011 che ha provveduto, ai sensi della L.R. N. 39/2002, art. 64 comma 5, all’approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi che individua la massima pericolosità per il rischio incendi boschivi il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre e che l’intero territorio regionale è da considerarsi come “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”;
Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

PREMESSO CHE

la consolidata prassi di bruciare i residui vegetali provenienti dalla pulizia dei fondi agricoli privati rende necessaria una regolamentazione anche per il periodo dell’anno fuori dall’arco temporale della “dichiarazione regionale del grave stato di pericolosità”, e ciò per prevenire il propagarsi delle fiamme su un territorio delicato ed in molti punti impervio,

ORDINA

In tutto il territorio comunale le attività di bruciatura dei residui vegetali devono svolgersi secondo il seguente calendario e le seguenti modalità:

  • Dal 1 ottobre al 30 maggio di ogni anno, fatte salve le eventuali proroghe del periodo di dichiarazione del “grave stato di pericolosità” e del conseguente divieto assoluto, le accensioni nelle campagne potranno essere effettuate il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle ore 07.00 e non oltre le ore 13.00, intesa quale termine massimo della combustione.
  • E’ possibile accendere oltre il limite orario delle 13.00 dei giorni stabiliti, ma solo a seguito di richiesta scritta da presentare al Comando Vigili Urbani la cui accettazione sarà subordinata all’assistenza sul posto della Protezione Civile.
  • Anche in prossimità delle abitazioni le accensioni potranno essere effettuate solo nelle giornate e negli orari sopra stabiliti, ma, in più, avvisando preventivamente gli abitanti interessati.
  • Le accensioni non potranno avvenire in presenza di vento.
  • Non si potranno accendere residui vegetali se non prima tagliati o estirpati dal suolo.
  • Non potranno essere accatastate in un unico cumulo di accensione quantità rilevanti di residui vegetali.
  • Occorrerà dotarsi delle attrezzature necessarie per impedire l’accidentale propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante.
  • Le accensioni non potranno avvenire ad una distanza inferiore ai 200 metri da siti e strutture considerati a rischio di incendio.
  • Il luogo dell’accensione non potrà essere lasciato incustodito fin quando la combustione, anche parziale, è in atto.
  • E’ vietata l’accensione di materiale che non sia vegetale e proveniente dalla pulizia degli orti e fondi.
  • Dovrà essere immediatamente accolta l’intimazione a spegnere proveniente dagli operatori della Protezione Civile.
  • Per l’accensione in massima sicurezza dei fuochi è possibile concordare l’assistenza della Protezione Civile locale.
  • Tutti i possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno comunque ritenuti responsabili in prima persona dei danni che eventualmente si verificassero.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353. Inoltre ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato penale, saranno applicate le seguenti sanzioni che potranno essere estinte secondo le modalità previste dalla L. 689/81:

  1. Mancato rispetto degli orari e delle modalità indicate dalla presente ordinanza con sanzione amministrativa di euro 150,00.
  2. Accensione di materiale diverso dagli scarti vegetali, salvo reato penale, con sanzione amministrativa di euro 500,00.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati nell’ambito delle proprie competenze a far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Prof. Francesco Ferraiuolo

 

Qui il file .pdf dell’ordinanza comunale n° 116 del 3/11/17:
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO NON ESTIVO. PRESCRIZIONI E DIVIETI


Ponza: incendio ‘sui Guarini’ del 10.06.2017

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