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Il ‘Genio’ della legge

di Antonino Baglio
limite-invalicabile copia [1]

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Ci rendiamo conto di affrontare un argomento molto delicato che ha implicato la perdita di una vita umana; ma vogliamo comunque fare un tentativo di separare l’emotività e il rispetto dovuto ai morti, dalla logica giuridica, che a volte mal si concilia con il ‘buon senso comune’.
Pubblichiamo quindi questo intervento lucido e pragmatico di un “addetto ai lavori” nel campo in questione, convinti tra l’altro che non sarà il tentativo di far chiarezza tra i disposti di legge a provocare le tragedie; a parte che a volte neanche le inadempienze normative ne sono la causa.
La Redazione

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In aggiunta a quanto evidenziato nei diversi interventi, non privi di spunti polemici, relativi ad un precedente articolo sulla messa in sicurezza ed apertura al pubblico della spiaggia di Chiaia di Luna (leggi qui [2]), deve essere preso in considerazione anche l’effetto della condanna nel processo per la grave e dolorosa vicenda della morte di una giovane turista, colpita da una pietra caduta dalla parete, sulla spiaggia di Chiaia di Luna, nel settembre del 2001.

Il giudice ‘monocratico’ (1), nel motivare la sentenza, ha stabilito il principio, confermato anche in Appello, secondo il quale l’Amministrazione comunale – nonostante nelle sue varie articolazioni (Ufficio Tecnico, Vigilanza Urbana, Sindaco), abbia posto in essere tutte le misure atte ad impedire ai cittadini di recarsi nella zona interdetta (cartellonistica, palizzate, recinzioni, affissione dell’ordinanza interdittiva in ogni luogo) – rimane corresponsabile della disgrazia, per non aver reso le barriere invalicabili, tanto che ne è stato possibile lo scavalcamento/aggiramento da parte della giovane vittima.

A parte la pietà per la vittima della disgrazia, che ha creato forte impressione nell’isola, e rimanendo ai puri aspetti giuridici, è evidente come questo principio crei un ulteriore ostacolo all’apertura della spiaggia (di Chiaia di Luna, ma non solo di essa).

Chiaia di Luna al tramonto [3]

A nulla valgono le considerazioni più ovvie circa l’impossibilità di creare una barriera che sia realmente ‘invalicabile’, basti pensare all’inutilità dei nidi di mitragliatrici, dei cavalli di frisia e delle quantità enormi di mine sulle spiagge della Normandia nel 1944 per rendere nullo l’attacco degli Alleati.
Non può certo creare ostacolo una palizzata di legno davanti alla determinazione di chi vuole superarla.

Pertanto, anche se si riuscisse a realizzare la più avveniristica opera di consolidamento della falesia ed il ‘Genio’ di turno – come direbbe Domenico – ne certificasse l’idoneità a contenere la parete, potremmo utilizzare la spiaggia solo se la ‘messa in sicurezza’ riguardasse l’intera falesia,.
Se invece, come credo, riguarderà il solito tratto, con interdizione della restante parte, l’apertura non avverrà mai.
E ciò per il principio della sentenza di cui sopra.

Infatti, nell’ipotesi dei lavori relativi all’intera parete, l’apertura della spiaggia sarebbe totale e l’Amministrazione Comunale non avrebbe né obblighi di controllo, né responsabilità di far rispettare ‘limiti invalicabili’, pertanto il sindaco non avrebbe alcuna remora a firmare l’ordinanza di apertura.

Nell’altra ipotesi – quella dell’apertura parziale – riemergerebbe il pericolo, per l’Amministrazione, di essere ritenuta corresponsabile – per non aver creato delle barriere ‘invalicabili’ – qualora una qualsiasi persona, a dispetto di ogni avvertimento, andasse nella parte vietata e ne ricevesse un danno.
Credo che in questa ipotesi difficilmente troveremo un Sindaco disposto ad apporre la propria firma in calce all’ordinanza di apertura della spiaggia.

Temo, quindi, che l’unica soluzione sia quella di mettere in sicurezza l’intera falesia: possibilità del tutto irrealizzabile, data la natura geologica della parete in questione. Oppure che intervenga una modifica dell’indirizzo giurisprudenziale del concetto di ‘invalicabilità’. Nel senso che la responsabilità di un’Amministrazione che abbia fatto quanto era in suo potere per avvertire del pericolo, cessi, qualora l’evento si verifica per un comportamento non corretto del cittadino.
A corollario di questo ragionamento, per spostare l’attenzione all’aspetto più attuale dei lavori che si stanno per intraprendere sulla spiaggia di Frontone, tutte le perplessità espresse sul concetto giuridico di “limite invalicabile” permangono e si ripropongono, creando le premesse di una nuova ‘impasse’.

Frontone. Panoramica spiaggia [4]

 

Nota
(1)
– la composizione ‘monocratica’ del Tribunale si sostanzia nella presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria e si contrappone a quella collegiale – NdR