Ambiente e Natura

Aggiornamento sulla questione della raccolta dei rifiuti a Ponza

di Francesco Ferraiuolo
Rifiuti che storia

 

Gent.le Redazione,
faccio seguito al vostro articolo dal titolo “Le ultime sulla raccolta dei rifiuti a Ponza” uscito in data 17 settembre 2014 (leggi qui), con qualche aggiornamento ed alcune considerazioni.
Cordiali saluti.
Francesco Ferraiuolo

Il problema dei rifiuti

In data 29/9/2014 è stato finalmente pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Ponza il bando di gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni.

Questo dato e gli avvenimenti che si sono fin qui susseguiti inducono a fare qualche riflessione sul comportamento dell’Amministrazione.
Nella seduta del consiglio comunale del 29 luglio scorso, trattando del bilancio di previsione 2014, mi domandavo, ancora una volta, sul perché l’amministrazione si era ridotta all’ultimissimo momento per preparare la procedura per il conferimento dell’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, considerato che per indire e portare a termine una gara di tale specie ci vuole un bel po’ di tempo.

A mio avviso, la gara alla data del 18 marzo 2014, cioè al termine del contratto con la De Vizia, doveva essere già abbondantemente conclusa in maniera che la ditta vincitrice fosse già pronta a subentrare a quella uscente alla scadenza del vecchio contratto; ciò avrebbe significato che con il nuovo contratto, auspicato sensibilmente meno oneroso, i cittadini avrebbero avuto un sollievo sulle tasse mentre, invece, con la proroga di quello definito “capestro” (obbligata per assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti),di fatto, fino alla fine di questo anno o, comunque, per la maggior parte di esso, avrebbero dovuto continuare a pagare la salatissima bolletta anche nel 2014.

Questo fatto appare ancora più grave dal momento che Vigorelli, sia nel corso della sua campagna elettorale, sia in successive e diverse occasioni in qualità di Sindaco annunciava a tutto spiano e con veemenza che il contratto stipulato dalla passata amministrazione con la De Vizia era da considerarsi “capestro” e che la priorità assoluta era bandire una nuova gara per sostituirlo, alla scadenza, con uno più vantaggioso per la collettività; probabilmente, siamo stati spettatori di una pantomima: il risultato è stato, da una parte, che il bando di gara non vi fu e, dall’altra, la conseguente imposizione della proroga alla De Vizia, cioè alla ditta “accusata” di essere titolare del contratto definito “capestro”.

E a nulla vale la scusante di aver trovato problemi organizzativi all’interno degli uffici comunali, che hanno causato ritardo all’adozione dei provvedimenti amministrativi, sia perché se si riconosce l’esistenza di una priorità assoluta su di essa vanno concentrati necessariamente tutti gli sforzi, sia perché, comunque, l’amministrazione per la stesura del progetto per la gestione del servizio di igiene urbana con modalità “porta a porta” nonché del relativo capitolato d’appalto si è affidata ad un soggetto professionale esterno, che poteva essere incaricato per tempo.
Avevamo, tuttavia, notato che, lo scorso marzo, alla proroga imposta alla De Vizia faceva riscontro l’approvazione da parte della Giunta di un capitolato d’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per bandire la nuova gara.

Rifacendo, però, il percorso seguito dall’Amministrazione, abbiamo costatato che il capitolato d’appalto approvato nel marzo scorso era solo una bozza (sic) e come tale è rimasto fantomatico e mai, infatti, agìto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006; forse, era servito solo per giustificare la proroga alla De Vizia? Sennò quale altro senso?
La De Vizia faceva ricorso al TAR – Sezione di Latina – contro l’atto di proroga del Comune ed il giudice amministrativo con l’ordinanza n. 179 del 17/07/14, disponeva il termine di cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti imposto alla predetta ditta alla data del 15 settembre 2014, considerata la stagione estiva in corso,

Quindi, come dicevo all’inizio, solo alla fine dello scorso settembre è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Ponza il reale ed unico bando di gara per il servizio n.u., preceduto, quest’ultimo, dall’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 117 dell’11.09.2014, con cui si ordinava alla GEA srl di effettuare il servizio ordinario di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 17 settembre 2014 al 15 marzo 2015, nelle more della definizione della procedura di affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni.
Orbene, proprio l’adozione della citata ordinanza induce ad un ulteriore approfondimento.

E’ notorio e pacificamente condiviso in sede giurisdizionale che gli atti amministrativi per essere legittimi e, quindi, idonei a produrre gli effetti per cui vengono disposti, devono avere quale requisito essenziale la motivazione, la quale, naturalmente, deve essere attendibile e non può essere individuata in maniera arbitraria e, comunque, in contrasto o travisando il quadro normativo vigente.

Quando questo requisito manca o è insufficiente negli atti adottati dalla pubblica amministrazione si rischia che, in caso di impugnazione, essi possono essere sospesi e annullati dal giudice amministrativo, e, quindi, in tale evenienza, non più in grado di esplicare gli effetti attesi; anzi, talvolta, tale ultima circostanza risulta apportatrice di complicazioni aggiuntive rispetto alla situazione che si riteneva di rimediare, fatte salve le eventuali implicazioni sotto il profilo penale e contabile.

Leggendo l’ordinanza n. 117 dell’11.09.2014, a me sembra di riscontrare la mancanza di una giusta e attendibile motivazione in quanto viziata, a mio avviso, da una probabile distorta interpretazione delle norme; ecco perché:

nell’ordinanza viene detto, fra le premesse, che il ricorso alla sua emanazione trova fondamento in quanto ricorrenti le condizioni previste dall’art. 191 del Decreto Legislativo 152 del 2006.

Il comma 1 del predetto articolo dice che “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non   si   possa   altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti   per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”.

E’ evidente che la norma si riferisce a situazioni “di eccezionale ed urgente necessità”, ovviamente repentine ed imprevedibili, dovute ad eventi straordinari quali, ad esempio, possono essere un terremoto o un’inondazione.

Nel nostro caso, la situazione eccezionale che ha determinato il ricorso all’ordinanza non si è manifestata inaspettatamente e con il carattere dell’imprevedibilità bensì per l’inerzia dell’amministrazione, che non si è premurata di esperire una procedura ad evidenza pubblica a partire dal mese di luglio 2014, cioè dal momento in cui il TAR fissava la data del 15 settembre 2014 come termine ultimo di cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della De Vizia. (inerzia che, va detto, già si era palesata, come in premessa spiegato, alla data del 18 marzo 2014, termine del contratto stipulato con la De Vizia, quando, in assenza di un esperimento di gara già concluso con un aggiudicatario, si era dato luogo all’imposizione alla predetta Ditta del contestato atto di proroga del servizio di n.u.).

Quello che lascia perplessi è sul perché a luglio, all’indomani della citata sentenza del TAR, non sia stata applicata la procedura prevista dall’art. 57 del Decreto Legislativo 163/2006, che pure viene riportata nell’ordinanza in parola, che alla lettera “c” del comma “2” recita: “L’affidamento con procedura negoziata potrà avvenire quando le cause invocate a giustificare l’estrema urgenza non devono essere imputabili alle Amministrazioni appaltanti”.

Dobbiamo pensare che, probabilmente, l’Amministrazione, avendo valutato che di fatto non esistevano le cause di estrema urgenza non imputabili ad essa, abbia preferito aspettare la data del 15 settembre 2014 per avere l’alibi utile per emanare l’ordinanza con la quale affidare direttamente (come ha affidato) il servizio per sei mesi (prorogabile) ad una Ditta a essa nota, che auspichiamo abbia tutti i requisiti e sia in grado di offrire tutte le garanzie economico finanziarie e legali in materia? Se così fosse, la soluzione adottata è la peggiore che si potesse escogitare sotto il profilo della legittimità.

Il comma 3, dell’art. 191 del Decreto Legislativo 152 del 2006, così ben evidenziato nella seconda pagina dell’ordinanza, espressamente sancisce anche che “ Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli Organi tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.”

Dall’atto in esame non si evince con chiarezza a quali norme il Sindaco con l’emanazione dell’ordinanza abbia voluto derogare; quello che sembra evincersi, invece, è il travisamento proprio di quelle norme che egli stesso cita a giustificazione per l’emanazione del provvedimento.

Nemmeno si evince, inoltre, quali e quanti siano i pareri espressi dagli Organi tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali; due sono le possibilità: o non vi sono e, quindi, vengono a cadere i presupposti dell’ordinanza o, se vi sono, potrebbero essere alquanto equivoci, dato che la situazione susseguente all’emanazione del citato atto non è certo migliorata rispetto a quella antecedente alla sua emanazione ma risulta molto peggiorata.

Altro discorso non privo di interesse è quello dal punto di vista economico-finanziario implicito nell’adozione della Ordinanza n. 117/2014.
I principi che devono caratterizzare la contabilità pubblica sono tre: economicità, efficienza ed efficacia: nessuno dei tre si rispetta con questo atto.
E’ vero che, ormai, viviamo in una realtà piuttosto virtuale e quindi il virtuale condiziona tutto, ma in contabilità non sono le teorie ma i numeri a fare il risultato.

Il servizio di raccolta così affidato (come previsto dall’allegato A alla citata ordinanza n. 117 del 11.09.2014) non sembra più economico; esso, per disposizione stessa riportata in ordinanza, viene svolto 4 giorni alla settimana e cioè per un totale di 103 giorni su un periodo contemplato di 180 giorni e costa, I.V.A. al 10% compresa, € 412.500,00 pari ad un importo di € 4.000,00 giornalieri tondi.

Facendo qualche semplice calcolo, tale importo giornaliero appare molto vicino a quello pagato alla De Vizia (al netto della rivalutazione istat dal 2009 ad oggi), che il servizio lo svolgeva tutti i giorni; se, quindi, risparmio vi è per l’Amministrazione è soprattutto perché si è quasi dimezzato il servizio in tutte le sue articolazioni (giorni di raccolta, personale, mezzi, ecc.).

Lo stesso non è efficiente tant’è che Ponza non appare più pulita; anzi, l’immagine di cassonetti sempre pieni che si offre alla cittadinanza lo dimostra palesemente.

Nemmeno si può dire che sia efficace: la tanto elogiata raccolta differenziata che si sarebbe dovuta attivare appare piuttosto blanda; infatti, nessun accenno all’isola ecologica, raccolta differenziata stradale una volta al mese; e poi: mancanza di indicazioni sulle frequenze e sui luoghi di spazzamento, generica indicazione sul lavaggio e sanificazione dei cassonetti, assenze delle penali, ecc.

Consoliamoci, però, con il fatto che, nonostante le cose siano andate in un certo modo, abbiamo infine una procedura in corso per l’affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni.

Meglio tardi che mai; non ci resta che auspicare giorni migliori fidando in un buon risultato del citato appalto.

1 Comment

1 Comment

  1. vincenzo

    5 Novembre 2014 at 10:00

    Altro aggiornamento sullo smaltimento della RSU

    http://ponza.albopretorio-online.com/public/files/ALLEGATO%20A.pdf

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